Informiamo che a decorrere dall’1.1.2017 viene ridotto dallo 0,2% allo 0,1% il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. (misura stabilita con il DM 7.12.2016, pubblicato sulla G.U. 14.12.2016 n. 291).
La diminuzione del tasso di interesse legale rileva, tra l´altro, ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.