Eliminazione e accorpamento di alcuni codici tributo da gennaio 2017 (13.01.2017)

Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti, sono soppressi, dal 1° gennaio 2017, alcuni codici tributo di frequente utilizzo nel modello F24, a causa della loro confluenza in altri codici tributo già esistenti. Si fa riferimento in particolare
- al codice tributo 1038 utilizzato per le provvigioni degli agenti, che è eliminato e confluisce nel codice tributo 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni);
- ai codici tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno), per i datori di lavoro, che confluiscono entrambi nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria);
- al codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluisce nel codice tributo 3802.
 
Dal 2017 pertanto, anche se relativi ad importi afferenti al mese di dicembre, non potranno essere presentati modelli F24 con i codici tributo soppressi; anche qualora la loro immissione telematica fosse possibile, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate probabilmente non riuscirebbe ad “abbinarli” ai relativi importi dichiarati.


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