Proroga fatturazione elettronica per distributori carburante (28.06.20418)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella giornata di ieri il decreto legge che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione. Dal mese di luglio sarà quindi ancora possibile utilizzare la “scheda carburante”, restando però ferma la necessità di effettuare il pagamento utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72.
La fattura elettronica resta facoltativa per i distributori che si siano già attrezzati tecnologicamente.
La proroga definita ieri dal Governo non sembra incidere su due ulteriori obblighi la cui entrata in vigore è prevista il 1° luglio 2018, vale a dire:

  • l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A., pur residuando numerose incertezze interpretative;
  • la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburante da utilizzare come carburanti per motori, le cui regole tecniche sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate n. 106701/2018.


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