Per le operazioni con soggetti privati l’Agenzia delle entrate ha precisato che "… ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36 ter del DPR n. 600 - quello sulla cui base viene effettuato il controllo della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche- andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale".
Sulla base di questa importante precisazione, per evitare problemi in termini di detrazioni fiscali – ad esempio il privato potrebbe portare in detrazione, sulla dichiarazione dei redditi, costi relativi a fatture per lavori di ristrutturazione edilizia scartate e non presenti nel SdI - riteniamo importante che anche l'utente persona fisica si attivi per l'adesione, sulla propria area riservata, al servizio di conservazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
L’accesso all’area riservata sul sito web dell’Agenzia delle entrate è possibile tramite le credenziali fisconline, CNS (carta nazionale dei servizi o tessera sanitaria), oppure tramite lo Spid digitale. Purtroppo in assenza di credenziali è necessario farne richiesta personalmente.
A seguito del confronto avuto tra l'Agenzia delle Entrate e il Garante privacy è stato previsto che non è possibile delegare un soggetto terzo al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento al riguardo.