Pc portatili, laptop, tablet: quando si applica il reverse charge

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 894 del 31.12.2021, in merito al regime dell’inversione contabile di cui all’articolo 17, comma 6, lettera c) del Dpr 633/1972, affronta alcune tematiche di interesse per i soggetti passivi che acquistano console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
A tali cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (i.e. rivendita o utilizzo come beni strumentali) si applica sempre il meccanismo del “reverse charge” di cui all'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/1972, qualora il cessionario sia un soggetto passivo, a nulla rilevando l'utilizzo del bene da parte di quest'ultimo.
Quindi, costituisce elemento che definisce il trattamento dell’operazione ai fini Iva, il profilo soggettivo del cedente che stabilisce l’applicabilità o meno dell’inversione contabile sulla base della sua collocazione quale cedente al dettaglio o all’ingrosso.
La disciplina trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un esportatore abituale, posto che, data la finalità antifrode, l'inversione contabile "costituisce la regola prioritaria".
La risposta dell’Agenzia delle Entrate precisa altresì che sono esclusi dall'ambito dello split payment gli acquisti per i quali l'ente risulta debitore d'imposta, come, appunto, nel caso del reverse charge; spetta alla PA l'onere di comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale, posto che, solo in questo caso, sarà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (circ. 15/E/2015).
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.


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