Detrazione IVA per le fatture di fine anno

Si ricorda che con la chiusura dell’anno, si deve porre particolare attenzione al momento di emissione e di ricezione delle fatture per gli effetti che si possono determinare rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.
Come affermato dalla Corte di Giustizia 29 aprile 2004, causa C-152/02, e ribadito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, l’esercizio della detrazione dell’IVA è, in linea generale, subordinato all’esistenza di un duplice requisito:

  • dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (requisito sostanziale);
  • del possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (requisito formale).
In via ordinaria, l’art. 1 del DPR 100/98 consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo. Tuttavia, è fatta eccezione “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”, quindi per le fatture “a cavallo d’anno”.
Sul piano operativo, dunque, non può essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di dicembre 2022 (o nel quarto trimestre 2022) per gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2022, se la fattura è ricevuta  nei primi quindici giorni di gennaio 2023; in questo caso la stessa deve essere annotata nel 2023 e concorrere alla liquidazione del periodo.
È il caso, ad esempio, di un servizio, il cui corrispettivo è pagato il 27 dicembre 2022, documentato da fattura datata 27 dicembre, ma inviata dal prestatore il 3 gennaio 2023 (entro 12 giorni) e in tale data recapitata via SdI al committente. In tale circostanza, mentre il cedente è tenuto a far confluire l’IVA nella liquidazione dell’ultimo mese o trimestre 2022, il cessionario o committente non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultima liquidazione periodica del 2022, neppure se procedesse ad annotare il documento ricevuto entro il 15 gennaio 2023, proprio per effetto del richiamato art. 1 del DPR 100/98.
Il quadro sin qui descritto riguarda anche
  • i soggetti passivi IVA che, in ragione del prospettato aumento delle soglie di accesso per il 2023, intendano applicare il regime forfetario ex art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2023, avendone maturato i requisiti di ingresso. Adottando il regime forfetario da tale data, essi sarebbero già esclusi dalle liquidazioni periodiche per i documenti di acquisto dell’anno precedente ricevuti in gennaio 2023 (art. 1 comma 59 della L. 190/2014), con la conseguenza che l’IVA a credito risulterebbe non detraibile;
  • i soggetti in contabilità semplificata per i quali il costo della fattura datata dicembre 2022 ma ricevuta a gennaio 2023 sarà deducibile nel 2023, non operando per questa categoria di soggetti il criterio della competenza.
Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


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