Persone fisiche e società che operano nel settore turismo per quanto riguarda le locazioni brevi | Ulteriori obblighi

Come già comunicato, il 3 settembre u.s.  il Ministero del Turismo ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso recante l’entrata in funzione della Banca Dati Nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDRS); decorsi 60 giorni dalla pubblicazione di tale avviso (2 novembre 2024) entreranno in vigore tutte le disposizioni previste dall’articolo 13 ter del DL 145/2023 che, nello specifico, riguardano l’obbligo di dotare le strutture interessate dalla normativa:

  • del codice identificativo, cd. C.I.N.;
  • di alcune dotazioni di sicurezza.
In relazione al secondo punto (per il primo si rinvia ad altra nostra recente news), il comma 7 dell’articolo 13 ter del DL 145/2023 prevede che:
  • le unità gestite in forma imprenditoriale devono essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa stessa;
  • “in ogni caso” e, quindi, a prescindere dalla forma di gestione, pena la sanzione da 600 a 6.000 euro, le unità immobiliari devono essere dotate di:
    • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
    • estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
La sussistenza dei requisiti di sicurezza individuati dal comma 7 dell’art. 13-ter costituisce condizione per ottenere il CIN; quindi, l’adeguamento agli standard di sicurezza prescritti dalla norma è necessario non solo per evitare la sanzione specifica ma anche per poter ottenere il CIN, la cui mancanza è a sua volta punita dall’art. 13-ter comma 9 con una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro in relazione alla dimensione della struttura o dell’immobile.
Infine, sempre dal 2 novembre pv, l’articolo 13-ter comma 8 del DL 145/2023 stabilisce che chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale (anche nel caso di presunzione di imprenditorialità che scatta oltre la locazione di 4 appartamenti) è necessario presentare una SCIA, pena la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.


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