A seguito delle modifiche dell'art. 13 della Legge europea 2014 (L. 115/2015) alla disciplina dell'IVA intracomunitaria, dal 18 agosto scorso costituiscono:
- cessioni intracomunitarie "assimilate" le movimentazioni di beni dall'Italia ad un altro Stato della Ue, oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali in tale Stato se, dopo la lavorazione, i beni non sono rispediti al committente nel territorio dello Stato italiano;
- acquisti intracomunitari "assimilati" le movimentazioni di beni da uno Stato Ue verso l'Italia per essere lavorati se, al termine della lavorazione, i beni non fanno ritorno nello Stato del committente.
Nell'ipotesi descritta, per quanto riguarda le cessioni, il fornitore nazionale è tenuto a fatturare l'invio della merce all'estero in regime di non imponibilità IVA ex art. 41 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 e, di conseguenza, a registrarsi ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni per rilevare il corrispondente acquisto intracomunitario in tale Stato, nonché per fatturare la cessione dei beni al cliente finale.