Rimborso IVA Europea – scadenza 30 settembre (22.09.2017)

Si ricorda che i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato possono chiedere a rimborso l’imposta assolta in un altro Stato membro Ue in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati (art. 38-bis1 del DPR 633/72). La richiesta per l’esercizio 2016 deve essere presentata entro il prossimo 30 settembre mediante l’apposito portale elettronico all’Agenzia delle Entrate e, se non sussistano cause ostative, è inoltrata allo Stato di rimborso.
 
Si premette che la spettanza del rimborso IVA in esame è subordinata al verificarsi dei presupposti generali che legittimano l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA nel nostro Paese (art. 6 della direttiva 2008/9/CE), ossia l’effettuazione degli acquisti nell’esercizio di imprese o arti e professioni e l’afferenza degli acquisti a operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione o ad esse assimilate (art. 19 e ss. del DPR 633/72). Deve essere verificata inoltre, nello Stato membro di rimborso, l’assenza di limitazioni “oggettive” all’esercizio del diritto alla detrazione con riguardo all’acquisto (alcune informazioni in proposito sono disponibili nella sezione “Rimborsi IVA per le imprese dell’UE” del sito ufficiale dell’Ue), oltre che di eventuali limitazioni “soggettive” qualora il soggetto passivo sia identificato direttamente o abbia nominato un rappresentante fiscale in tale Stato.
 
Sono previste, poi, ulteriori condizioni (art. 3 della direttiva 2008/9/CE) che il soggetto richiedente deve aver soddisfatto nel periodo di riferimento (trimestre, semestre o anno):
ñ          l’assenza nello Stato membro di rimborso, sia della sede dell’attività economica, sia di una stabile organizzazione dalla quale sono effettuate operazioni commerciali (o, in mancanza di sede o stabile, del domicilio o della residenza abituale);
ñ           la non effettuazione di operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso con eccezione dei servizi di trasporto internazionale, non imponibili ai fini IVA, e dei relativi servizi accessori nonché delle operazioni in reverse charge e delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se il richiedente ha aderito al MOSS in Italia.


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