Esclusione split payment per i professionisti (16.07.2018)

Con il DL 12 luglio 2018 n. 87 sono in vigore le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto.
Fuoriescono dalla disciplina, quindi, fra gli altri, i professionisti, in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto a norma dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/73, per i redditi di lavoro autonomo da essi percepiti. L’esclusione non dovrebbe invece riguardare gli agenti, i mediatori e i rappresentanti, le cui provvigioni scontano la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73.
Per i professionisti non residenti, i cui compensi sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta ex art. 25 comma 2 del DPR 633/72, se il servizio è reso a un committente soggetto passivo stabilito in Italia, l’Iva sarà comunque dovuta mediante il “reverse charge” (meccanismo che “prevale” sullo split payment).
Le nuove esclusioni, stabilite dal DL 87/2018, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15 luglio 2018.


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