La detrazione Iva sulle fatture a fine anno

Con l’introduzione della fattura elettronica che ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte, questo fine anno occorre monitorare con maggiore attenzione l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva a credito o per scongiurare il rischio di perdere tale diritto.
 
Si ricorda infatti che:
 
Il diritto alla detrazione dell’imposta sulle fatture di acquisto, così come modificato dal D.L. 24 aprile 201, n. 50, e successivamente, dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, si acquisisce quando

  • l’imposta è esigibile (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione ai fini Iva ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972);
  • il soggetto passivo ha ricevuto la fattura di acquisto,
  • la fattura è annotata in un apposito registro le fatture di acquisto di cui all’articolo  25 del D.P.R. 633/1972;
 
Il principio previsto dall’articolo 1 del D.P.R. 100/1998, che prevede la possibile detrazione Iva nella liquidazione di esigibilità dell’imposta anche per le fatture ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo, non vale per le fatture ricevute a “cavallo d’anno”, con la conseguenza che:
  • l’Iva sulle fatture ricevute nel 2019 può essere detratta solo nel 2019 (o direttamente sulla liquidazione di dicembre, se registrata entro il 31.12.2019, oppure in sezionale predisposto con riferimento all’anno 2019, se registrate nel 2020, con detrazione possibile entro la presentazione della dichiarazione Iva.
  • l’Iva delle fatture ricevute nel 2020, anche se datate 2019, deve invece essere detratta nelle liquidazioni del 2020.
     
    Per l’individuazione della data di ricezione della fattura si deve fare riferimento alla data indicata della ricevuta di consegna in formato xml che viene trasmessa assieme alla fattura elettronica e i cui contenuti sono visibili anche sul portale fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. In caso di mancata consegna ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente.
         
    La regola della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l’analisi delle fatture distinguendo tra:
  • fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
  • fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa, altrimenti l’Iva è indetraibile.


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