Rimborso Iva assolta in altri Paesi Ue: istanza entro fine settembre 2023

Entro il termine del pross
30 settembre 2023 è possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2022.
Come stabilito dal provvedimento Agenzia delle entrate n. 53471/2010, l’istanza di rimborso è presentata:

  • distintamente per ciascun periodo di imposta;
  • entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento il quale non può essere superiore a un anno civile o inferiore a tre mesi civili (salvo che si tratti della parte residua di un anno civile es. inizio o cessazione dell’attività);
  • nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.
L’importo dell’Iva che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:
  • a 400 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a tre mesi;
  • a 50 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un anno civile (o alla parte residua di un anno civile).
 
L’istanza presentata, dopo un preventivo controllo  dalla nostra Agenzia delle Entrate, sarà inoltrata all’amministrazione finanziaria straniera, la quale provvederà ad erogare il rimborso direttamente al contribuente o a richiedere ulteriori informazioni in relazione alla pratica.


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