Variazione del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2024

Si informa che dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale annuo passerà dal 5% al 2,5% (D.M. 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288).
La nuova misura è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d'inflazione annuo registrato. 
La riduzione, come di consueto, determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.
Il nuovo tasso di interesse andrà ad incidere sul calcolo del ravvedimento operoso a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio 2024 fino al giorno di versamento compreso.
Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art.45, comma 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89, comma 5 del TUIR).
Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; delle rendite o pensioni a tempo determinato; delle rendite e delle pensioni vitalizie; dei diritti di usufrutto a vita.
Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.


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