La gestione Iva delle fatture ricevute a cavallo d’anno

Si ricorda che con la chiusura dell’anno si deve porre particolare attenzione al momento di emissione e di ricezione delle fatture per gli effetti che si possono determinare rispetto al diritto alla detrazione dell’Iva.
La detrazione dell’imposta è infatti, in linea generale, subordinata all’esistenza di un duplice requisito (Corte di Giustizia 29 aprile 2004, causa C-152/2002, e circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018):

  • dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (requisito sostanziale);
  • del possesso della fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (requisito formale); si ricorda a questo proposito che l'agenzia delle Entrate con la circolare 14/2019 ha specificato che il Sistema di Interscambio attesta “inequivocabilmente e trasversalmente” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica.
In via ordinaria, l’art.1 del DPR 100/1998 consente di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo, tuttavia, è prevista un’eccezioneper i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente”, vale a dire per le fatture riferite a operazioni la cui esigibilità si realizza l’anno precedente rispetto a quello di ricezione del documento.
Sul piano operativo, dunque, non può essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di dicembre 2023 (o nel quarto trimestre 2023, per i soggetti trimestrali) per gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2023, se la fattura è ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2024;  in questo caso la stessa deve essere annotata nel 2024 e concorrere alla liquidazione del periodo.
Pertanto, allo stato attuale, una fattura datata 28 ottobre 2023, ricevuta il 4 novembre 2023 da un soggetto passivo Iva mensile, può essere inserita nella liquidazione Iva del mese di ottobre, a condizione che il documento sia annotato nel registro acquisti entro il 15 novembre; invece una fattura datata 27 dicembre 2023, ricevuta il 4 gennaio 2024, non può essere inserita nella liquidazione Iva del mese di dicembre ma potrà essere portata in detrazione direttamente nel mese di gennaio 2024.
L’Iva di queste fatture, con data di effettuazione 2023 ma ricevute nel gennaio 2024, si può detrarre “a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione”.
Da evidenziare che la legge delega di riforma fiscale (art.7 comma 1 lett. d) della L. 111/2023) contempla una revisione della disciplina della detrazione Iva, eliminando il riferimento ai “documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente” nell’art. 1 del DPR 100/1998; tuttavia, la norma non risulta ancora modificata.
Da notare che il quadro sin qui descritto riguarda anche
  • i soggetti passivi IVA che intendano applicare il regime forfetario ex art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2024, avendone maturato i requisiti di ingresso. Adottando il regime forfetario da tale data, essi sarebbero già esclusi dalle liquidazioni periodiche per i documenti di acquisto dell’anno precedente ricevuti in gennaio 2024 (art. 1 comma 59 della L. 190/2014), con la conseguenza che l’IVA a credito risulterebbe non detraibile;
  • i soggetti in contabilità semplificata per i quali il costo della fattura datata dicembre 2023 ma ricevuta a gennaio 2024 sarà deducibile nel 2024, non operando per questa categoria di soggetti il criterio della competenza.
Una ulteriore casistica in cui può trovarsi l’operatore riguarda le fatture che hanno avuto esigibilità in un anno, sono state ricevute nello stesso anno, ma sono registrate nell’anno successivo; per questi documenti di acquisto, la detrazione dell’Iva è possibile entro il termine per presentare la dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l’operazione è divenuta esigibile (circolare 1/E/2018).
Pertanto, per le fatture (relative a operazioni effettuate nel 2023) con Iva esigibile nel 2023 e ricevute dal cessionario o dal committente nel 2023, ma non registrate da quest’ultimo nel 2023 (per esempio, per dimenticanza o perché in contestazione), l’unico metodo per detrarre l’Iva è registrarle entro il 30 aprile 2024 (scadenza dell’invio della dichiarazione annuale Iva per il 2023) in un apposito sezionale del registro Iva degli acquisti 2023, per evidenziare che l’imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche Iva per il 2024, concorre a determinare il saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2023.
Decorso il termine per l’invio della Dichiarazione Iva 2024, il diritto alla detrazione sarà perso, tranne nel caso di invio di un’integrativa a favore, non oltre il termine stabilito dall’articolo 57 del Dpr 633/1972 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria).
La sintesi delle diverse fattispecie in base alla normativa attuale
Con la normativa attuale, le situazioni in cui le imprese potranno trovarsi si distinguono nelle suddette 3 tipologie:
  1. fatture per operazioni effettuate nel 2023 ricevute e registrate entro la fine dell’anno;
  2. fatture per operazioni effettuate a dicembre 2023 ricevute nel 2024;
  3. fatture per operazioni effettuate a dicembre 2023 ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2024;
Il trattamento è sintetizzato nella tabella sottostante.
Caso Data e-fattura (data di effettuazione dell’operazione) Data ricezione e-fattura (attestata dal SDI) Data registrazione Anno di detrazione dell’Iva
1 2023 2023 2023 Liquidazione di dicembre 2023 (o ultimo trimestre 2023 per i contribuenti trimestrali)
2 2023 2024 2024 Diritto alla detrazione dell’imposta solo nel 2024 anche se le fatture sono registrate entro il 15 gennaio, attesa l’esclusione prevista oggi dall’articolo 1, comma 1 del Dpr 100/1998.
3 2023 2023 2024 Diritto alla detrazione che potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2023 e con la predisposizione di un registro Iva sezionale
che permetta di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del 2024
Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


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