La fattura elettronica amplia il perimetro dal 1° gennaio 2024

Si ricorda che il Dl 36/2022, comma 2 dell’articolo 18, ha previsto dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di emettere fattura elettronica per tutti i forfettari, a prescindere dalla soglia di ricavi/compensi dell’anno precedente. Stessa cosa vale per tutte le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Rimangono ancora escluse dall’obbligo di applicazione della fatturazione elettronica le seguenti casistiche:

  • le operazioni effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia, ancorché identificati ai fini Iva in Italia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta (rispettivamente, ai sensi degli articoli 17, comma 3 e 35-ter, Dpr 633/1972); Per le fatture emesse nei confronti di soggetti non nazionali si dovrà inviare al SdI una fattura elettronica impostando il campo del tracciato «codice destinatario» con valore convenzionale (XXXXXXX), salvo scelta facoltativa di emissione di fattura elettronica;
  • le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche da parte degli operatori sanitari a prescindere dal fatto che i dati debbano o meno essere trasmessi al  Sistema Tessera Sanitaria;
  • le prestazioni e le cessioni di beni da parte di “piccoli produttori agricoli” (di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.


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