Fattura elettronica, nuova versione del tracciato operativa da febbraio

Si informa che dal corrente mese di febbraio sarà operativa e applicabile la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati xml delle e-fatture tra privati, rilasciata dall’agenzia delle Entrate il 12 dicembre scorso.
Le novità previste:

  • viene introdotto un apposito controllo, con codice errore “477”, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo «altri dati gestionali» dal fornitore;
  • viene introdotta la nuova funzionalità attribuita al codice “TD28”codice che già veniva impiegato per comunicare, ai fini dell’esterometro, gli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta -  per la comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana;
  • relativamente ai fornitori esteri, viene integrata la descrizione dell’identificativo del Paese nella sezione dei dati anagrafici del cedente prestatore;
  • relativamente agli imprenditori agricoli in regime speciale viene data la possibilità, valorizzando in maniera facoltativa il blocco informativo «altri dati gestionali», di ottenere una gestione automatica delle liquidazioni Iva.
In merito al codice “TD28” ieri, nel corso di Telefisco 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invio del file con tale codice non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione, ma solo quella di assolvimento dell’adempimento dell’esterometro, pertanto continua ad applicarsi, in relazione alla violazione commessa, l’art.6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97, secondo cui “fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione”, quest’ultimo è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro  - ridotta in relazione alle regole imposte dall’istituto del ravvedimento operoso - sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento - e l’imposta non sia stata pagata dal fornitore non residente.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito altresì indicazioni sulle modalità pratiche di compilazione del documento da inviare al SdI:
  • Nel campo «CedentePrestatore» i dati identificativi del cedente/prestatore estero e non quelli di identificazione Iva nazionale.
  • nel campo «data» deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal cedente/prestatore non identificato;
  • nel campo «numero» è necessario utilizzare la numerazione progressiva scelta dal mittente;
  • nel campo «dati fatture collegate» viene indicato di inserire il numero della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito.
  • Nel campo «imponibile» e «imposta» vanno indicati i dati inseriti nella fattura originaria analogica.
Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al riguardo.

DEL GRANDE NINCI Associati


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