Dichiarazione Iva per il 2018

Si ricorda che il 30 aprile 2019 è il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione Iva relativa all’anno 2018, restando tuttavia possibile predisporre ed inviare il modello già dal corrente mese di febbraio.
Si ricorda che può essere conveniente anticipare la presentazione della Dichiarazione Iva per quei contribuenti  che presentano una posizione Iva a credito, in quanto solo in questo modo possono compensare tale credito con altri tributi o possono chiederne il rimborso; tuttavia, anche i contribuenti che risultano con saldo annuale a debito devono anticipare la predisposizione  - rispetto alla scadenza - se vogliono evitare di pagare maggiorazioni o interessi.
 
Nello specifico:
I contribuenti con saldo Iva a credito possono effettuare la seguente scelta:

  • riportarlo a compensazione nelle liquidazioni periodiche;
  • chiederlo a rimborso all’Agenzia delle Entrate, presentando uno specifico quadro della Dichiarazione Iva ed eventuale polizza fideiussoria o “visto di conformità” a garanzia del credito; si ricorda in proposito che non è necessario presentare garanzie o apporre il “visto di conformità” sulla dichiarazione nel caso di rimborsi fino alla soglia di euro 30.000,00;
  • utilizzarlo in compensazione su modello F24 con altri tributi; a tal fine si ricorda che l’utilizzo del credito in compensazione è possibile solo in assenza di cartelle erariali, scadute e non pagate, sopra i 1.500,00 euro e, la compensazione, è ammessa a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva  con apposizione del “visto di conformità” per un utilizzo sopra i 5.000 euro. Per le compensazioni effettuate su ogni singolo modello F24 dovranno essere utilizzati esclusivamente i canali telematici Fisconline/Entratel e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
I contribuenti con saldo Iva a debito, invece, devono versare il saldo Iva entro il termine del 16 marzo 2019 ovvero, avvalendosi del differimento al 30 giugno ai sensi dell’art. 6 del DPR 542/99, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (quindi pari all’1,6%) per il differimento al 30 giugno. E’ altresì ammesso un secondo differimento a norma dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 73 del 20 giugno 2017), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno, di un’ulteriore maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi.
 
Invitiamo la nostra clientela quindi a fissare quanto prima un appuntamento per la verifica dei dati e dei controlli da effettuare.
Per agevolare l’acquisizione dei dati, si allega alla presente mail il file excel “ACQUISIZIONE DATI”, utile per la predisposizione della dichiarazione, che invitiamo a restituirci compilato insieme ai seguenti documenti:
  • liquidazioni mensili o trimestrali;
  • liquidazione annuale;
  • mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
Si consiglia altresì di compilare anche la “CHECK LIST” allegata, con funzione di supporto ai controlli di carattere generale, necessari per individuare possibili errori e per la corretta predisposizione del modello.
In ogni caso è necessario dare la precedenza agli adempimenti in scadenza il 28 febbraio (comunicazione liquidazioni periodiche del 4° trimestre 2018 e “Spesometro” del 2° semestre 2018) che hanno impatto sulla stessa dichiarazione.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.


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